Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Espressioni sconvenienti ed offensive- Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive verso magistrati, anche se non rivolte al singolo ma impersonalmente ad un astratto componente della magistratura. (Nella specie proprio in considerazione della astrattezza del riferimento e della intervenuta conciliazione tra le parti la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 13 Settembre 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 24 Maggio 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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