Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2003, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 30 Maggio 2003 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 16 Marzo 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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