Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Apertura del procedimento penale – Interruzione decorrenza termine prescrizionale – Non sussiste.

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando, per il principio di autonomia dei due procedimenti, l’eventuale apertura nel predetto termine del procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione non essendo iniziata l’azione disciplinare nei cinque anni dai fatti addebitati). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 11 Aprile 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 24 Settembre 1999
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment