Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Favoreggiamento – Rapporti con un coindagato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che si renda portavoce di un suo cliente, agli arresti domiciliari, chiedendo ad un coimputato nello stesso procedimento di rendere una dichiarazione favorevole al suo assistito e contro un altro coimputato. (Nella specie al professionista, che aveva portato al coimputato il messaggio registrato del suo assistito, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 18 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 5 aprile 2001, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 11 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 18 Gennaio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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