Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa astensione dei componenti del C.d.O. – Assenza di rituale ricusazione – Nullità della decisione – Non sussiste.

Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione (se non nel caso in cui il giudice abbia un interesse proprio immediato e diretto nella causa tale da poterlo collocare come parte nel processo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 10 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 7 maggio 2001, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 07 Maggio 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 10 Novembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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