Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Costituzione di pegno a garanzia di spettanze professionali – Sottrazione di beni ai creditori – Uso abusivo del titolo di avvocato -Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, per tentare di sottrarre ai creditori la garanzia dei crediti verso il proprio cliente, induca lo stesso cliente a costituire in pegno a suo favore la quota di una società per asserite prestazioni professionali, e abbia usato abusivamente il titolo di avvocato e esercitato attività senza titolo. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura, in relazione alla giovane età e inesperienza, e tenuto conto dell’attenuazione di responsabilità in ordine ad un capo di incolpazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 10 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 7 maggio 2001, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 07 Maggio 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 10 Novembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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