Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 38 l.p. – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 38 r.d.l. n. 1578/33, per preteso contrasto con l’art. 111 Cost. poiché il consiglio dell’ordine, nell’esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenziali alla classe professionale; pertanto la funzione disciplinare, attribuita ai consigli, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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