Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Dovere di colleganza – Rapporti con i terzi – Rapporti con i colleghi – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Esibizione in giudizio di un esposto verso il collega – Espressioni offensive e calunniose verso il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ritardi nella restituzione di una somma ai clienti, esibisca in giudizio e comunichi a terzi un esposto presentato contro un collega e in lettere inviate ai propri clienti accusi ingiustamente il collega e usi espressioni offensive nei confronti dello stesso. (Nella specie, in considerazione della giovane età e delle condizioni finanziarie in cui si era trovato il professionista, la sanzione della sospensione per mesi otto è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 11 dicembre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 210

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 27 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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