Avvocato – Procedimento disciplinare – Dovere di probità e decoro – Fatti riguardanti la vita privata – Responsabilità dell’avvocato – Questione di legittimità costituzionale art. 38 e 44 l.p. con art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza.

Ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di disciplina; pertanto è manifestamente infondata la Q.L.C. degli artt. 38 e 44 l.p. con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, considerando il ruolo e la figura dell’avvocato che è collaboratore di giustizia, prevedono la responsabilità disciplinare del professionista che nell’esercizio della professione o anche nella vita privata si renda colpevole di abusi o di mancanza e di atti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o che sia sottoposto a procedimento penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 362

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment