Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Vita privata – Rilevanza disciplinare – Atti sessuali con minore – Illecito deontologico.

E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. Pertanto, l’avvocato che compia atti sessuali con un minore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro che il professionista deve tenere sia nella professione che nella vita privata. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 362

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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