Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica del provvedimento all’interessato – Termine di 15 giorni ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Natura ordinatoria – Violazione – Conseguenze – Spostamento dies a quo impugnazione.

La mancata osservanza del termine di 15 giorni previsto dall’art. 50 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 ai fini della tempestiva notifica della decisione all’interessato non determina nullità alcuna, trattandosi di termine ordinatorio, unica conseguenza del ritardo essendo il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 18 Giugno 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 19 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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