Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.

Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O., ove nessuno dei fatti contestati nel procedimento disciplinare abbia trovato conforto negli accertamenti istruttori. (Nella specie è stato assolto l’avvocato a cui era stata inflitta la sanzione della censura, in quanto non è stato accertato il fatto, per il quale era stato condannato, che egli avesse dichiarato la controparte contumace per acquisire una testimonianza in assenza del collega di controparte). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 8 giugno 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 14 luglio 2003, n. 229

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 08 Giugno 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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