Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Difesa di parte con interessi divergenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel tentativo di salvaguardare entrambi i suoi clienti, facendo peraltro prevalere uno spirito conciliativo, intimi a una sua cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto ad altro suo cliente, minacciando altrimenti di interrompere il suo rapporto professionale con lei. (Nella specie, proprio in considerazione della volontà conciliativa, è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 19 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Luglio 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 19 Novembre 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment