Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità

L’incolpato decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50 co. 2 L. n. 1578/1933, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma. Trattandosi di termine perentorio, il ricorso tardivamente proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 22 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 22 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment