Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato – Mancata rinuncia al mandato – Illecito disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che faccia partecipare al colloquio con il proprio cliente un estraneo al fine di predisporre una testimonianza sul contenuto del colloquio stesso. Configura altresì illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, avendo deciso di rendere dichiarazioni su circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, assuma la veste di testimone nel giudizio civile i cui fatti siano ad esso noti senza previa rinuncia al mandato difensivo, in violazione dell’art. 58 c.d.f., così confondendo un ruolo soggettivo di difesa con una funzione oggettiva di testimonianza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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