Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Carenza di prova certa – Nullità.

Deve essere annullata la decisione del C.d.O. che infligga una sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato, quando tale decisione sia fondata su carenza di prove certe. Infatti, quando il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca a un giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire al proscioglimento dell’incolpato. (Nella specie il professionista era stato condannato per violazione del dovere di colleganza, per non aver comunicato al collega di aver ricevuto l’incarico in sua sostituzione, sebbene vi fossero testimonianze contrarie al predetto assunto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 8 giugno 2001, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 08 Giugno 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Aprile 1997
Giurisprudenza CNF

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