Avvocato – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Cassazione con rinvio per vizio di motivazione – Rinnovazione del giudizio – Poteri del giudice di rinvio – Ampiezza

Nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, benché il giudice di rinvio conservi tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento, è altrettanto certo che, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), decisione n. 10 del 21 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 21 Febbraio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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