Avvocato – Norme deontologico – Dovere di diligenza – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nel compimento di atti defensionali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ritardi il compimento di atti defensionali, fondamentali per l’esercizio del mandato, quali ad esempio il deposito dell’atto di desistenza alla opposizione. (Nella specie, in considerazione della prescrizione di un altro capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 3 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 08 Marzo 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 03 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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