Avvocato – Norme deontologiche – Violazione doveri deontologici.

Sussiste la responsabilità deontologica dell’avvocato che ometta di informare i clienti in merito al mandato attribuitogli (art. 40 cod. deont.), “non ottemperi alla consegna dei documenti più volte richiesti dai clienti e che non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso (art. 41 cod. deont.), chieda compensi manifestamente sproporzionati dell’attività svolta o comunque eccessivi (art. 43 cod. deont.), trattenga somme dovute alla Curatela dell’eredità giacente (art. 41 cod. deont.), ed infine violi i doveri fiscali omettendo di fatturare i compensi percepiti, comportamento che, in ragione del rapporto tra reddito professionale dichiarato e contribuzione previdenziale, lede altresì e direttamente i singoli avvocati quali iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 14 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 18 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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