Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato

Ai sensi dell’art. 58 c.d.f., è rimessa al prudente apprezzamento dell’avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l’obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata (nella specie, il CNF ha escluso la violazione dell’art. 58 c.d.f., poiché, all’epoca in cui il professionista avevo reso testimonianza, il rapporto professionale più non esisteva per effetto della rinunzia al mandato, né le circostanze riferite potevano ritenersi coperte da alcun segreto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 27 aprile 2006, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 27 Aprile 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Novembre 2003
Giurisprudenza CNF

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