Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza

Integra violazione degli artt. 22, canone II e 30 c.d.f., siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, peraltro, il CNF ha ritenuto equo sostituire all’inflitta sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 6 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 06 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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