Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di acconti – Trattenimento somme – Omessa fatturazione Omesso rendiconto – Attività senza mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga indebitamente ingenti somme ricevute dal cliente a titolo di acconto, omettendone la fatturazione, non renda il rendiconto dell’attività svolta e proponga un appello a nome e per conto del cliente senza essere dotato della relativa procura, ma utilizzando una sottoscrizione su un foglio in bianco, rilasciatogli per altri fini. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione in sostituzione della radiazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 16 Maggio 2001 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1999 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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