Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di onorare un effetto cambiario, non adempiendo all’obbligazione assunta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 16 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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