Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Omesso espletamento del mandato – Irreperibilità dell’avvocato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato richiesto, non informi i clienti sullo stato della causa e si renda peraltro irreperibile non comunicando il nuovo indirizzo dello studio. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 16 maggio 2001, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 16 Maggio 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Aprile 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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