Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di adempiere agli incarichi professionali – Omesse e false informazioni – Illecito deontologico.

Il professionista che ometta di espletare l’incarico professionale, che non informi il cliente sullo stato delle pratiche a lui affidate pur ripetutamente richiesto, o dia informazioni false sullo stato delle stesse facendo così decorrere i termini per le eventuali impugnazioni, pone in essere un comportamento offensivo della dignità professionale oltre che lesivo dei diritti degli assistiti. (Nella specie, considerate le gravi e ripetute mancanze ed i precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 175

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Giugno 1996 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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