Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato

Deve ritenersi senz’altro connotata da disvalore disciplinare la condotta dell’avvocato che, dopo avere ricevuto dai clienti il mandato di agire in giudizio per ottenere sentenza avente luogo del non concluso contratto preliminare di compravendita, non solo ometta di compiere l’attività professionale richiesta, ma fornisca altresì ai clienti false informazioni sia in ordine all’avvenuta notifica e trascrizione dell’atto di citazione sia in relazione all’andamento della causa, mai avviata, malgrado la corresponsione in suo favore del relativo fondo spese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 6 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 06 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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