Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza

Viola il precetto deontologico dell’obbligo di informazione ex art. 40 C.D.F., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità cui deve scrupolosamente attenersi il professionista, l’avvocato che ometta di informare la parte assistita del rigetto della domanda ed anzi fornisca alla stessa notizie inesatte circa il rinvio della causa riferendo che la domanda sarebbe stata accolta e che consegni copia della sentenza dopo ben due anni dalla data di comunicazione al suo studio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 24 maggio 2005)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DE GIORGI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 267

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 24 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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