Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e di informazione

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel contesto di un contegno complessivamente equivoco, fornisca ai propri assistiti un’informazione incompleta poiché priva del riferimento oggettivo della complessiva liquidazione ottenuta dalla controparte in sede transattiva, così impedendo loro una piena e consapevole conoscenza dei compensi ingenti e comunque sproporzionati pretesi dal professionista per l’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 244

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 31 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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