Atteso che l’art. 37 c.d.f. sancisce per l’avvocato l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale o meramente potenziale con il proprio assistito, deve ritenersi – anche in considerazione della ratio della disposizione – che anche il solo “rischio serio di conflitto” sia idoneo ad integrare la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 18 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Luglio 2007
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