Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esimente provocazione – Irrilevanza – Risarcimento del danno in favore dell’offeso – Irrilevanza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché violativo dei doveri di correttezza e di lealtà, il professionista che – pur nella ipotesi in cui il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive – utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei Colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del Giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
L’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla reazione ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente di cui all’art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione) non trova applicazione in materia deontologica.
L’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’incolpato nei confronti del collega reiteratamente offeso ed ingiuriato si manifesta del tutto privo di rilevanza, poiché tale circostanza, in considerazione dei modi, delle forme e dell’ambiente in cui la condotta lesiva si è estrinsecata, non appare idonea ad elidere gli effetti nocivi del contegno tenuto dall’incolpato, dal quale è scaturito, in maniera irreversibile, la compromissione del prestigio e della dignità dell’intero Ordine forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 gennaio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 18 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

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