Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Contatti diretti con la controparte – Espressioni denigratorie verso il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che prenda contatti diretti con la controparte e usi espressioni denigratorie nei confronti dell’attività di difesa svolta dal collega avversario. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 29 aprile 2003, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 29 Aprile 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 08 Marzo 1999
Giurisprudenza CNF

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