Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che prenda contatti diretti con la controparte e usi espressioni denigratorie nei confronti dell’attività di difesa svolta dal collega avversario. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 marzo 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 29 Aprile 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 08 Marzo 1999
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