Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Molteplicità di azioni esecutive – Illecito deontologico.

È disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali (atti di precetto), per ottenere il pagamento di fatture relative al medesimo rapporto obbligatorio, a nulla rilevando, considerando la libertà del professionista di scegliere la strategia processuale da adottare, l’eventualità che la parte assistita abbia rilasciato procura per le predette azioni. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 30 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 30 Novembre 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment