Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Offese alla reputazione di un magistrato – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento non conforme alla dignità e al decoro della professione l’avvocato che offenda la reputazione di un magistrato in forza di meri sospetti. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi cinque). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 14 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. TIZZANI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 14 Aprile 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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