Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica

L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 C.D. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 215

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 29 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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