Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Applicabilità – Limite

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 217

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 26 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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