Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza

Il comportamento eventualmente disdicevole della persona coinvolta nell’illecito disciplinare realizzato dall’incolpato (nella specie, scambio di reciproche ingiurie) non influisce sulla individuazione e commisurazione della sanzione da comminarsi, atteso che, in materia deontologica, non è applicabile l’esimente della provocazione e ritorsione prevista dall’art. 599 c.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 14 febbraio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 224 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 14 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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