Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Sostituzione di collega sospeso disciplinarmente – Illecito deontologico – Buona fede del professionista mandatario – Ipotesi di non punibilità.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e della buona fede del professionista, vittima della cortesia usata ad un collega, la sanzione della censura è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Rigetta e accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 22 Maggio 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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