Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Divieto di accaparramento di clientela – Violazione dei minimi tariffari – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che concluda con il cliente un accordo con il quale accetti a compenso delle prestazioni professionali svolte il semplice rimborso delle anticipazioni, così derogando ai minimi tariffari. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 15 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 13 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 15 Dicembre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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