Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Attività pubblicistica – Stampa periodica – Rubrica di quesiti professionali – Autorizzazione C.O.A. – Indicazione recapito personale di posta elettronica – Illecito disciplinare – Esclusione

In tema di accaparramento di clientela, l’attività pubblicistica, che certamente deve ritenersi idonea a far conseguire nomea e quindi clienti, non può più dirsi illecita allorquando sia autorizzata dal Consiglio di appartenenza ed esercitata nei termini stabiliti dall’autorizzazione
Non si rende colpevole di illecito accaparramento di clientela il professionista che, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine a rispondere ai lettori di un periodico nel contesto di una rubrica mediante pareri giuridici a titolo gratuito, non si limiti ad indicare il proprio nome e cognome, ma riporti un proprio recapito di posta elettronica con espresso invito ai lettori ad ivi far pervenire le loro domande, atteso che, nella specie, l’indicazione dell’indirizzo e-mail risponde ad una reale esigenza e che il suo carattere personale, inserendosi in un contesto provinciale in cui il tenutario della rubrica è noto ed in ogni caso facilmente raggiungibile, nulla aggiunge alla lecita idoneità della rubrica ad incrementare fama e lucri del ricorrente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 27 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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