Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Azioni per il pagamento del compenso – Accanimento giudiziale – Falsificazione di procura ad litem – Azioni contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che agisca giudizialmente per il pagamento del compenso professionale, notificando molteplici atti di precetto, anche per compensi particolarmente esigui ed ancor prima di aver inviato alla controparte soccombente il conteggio esatto del quantum dovuto; che assuma incarichi contro ex- clienti e che, sottoposto a sospensione cautelare, falsifichi la procura ad litem aggiungendo in corso di causa al suo nome il nome di un altro collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 08 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Marzo 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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