Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Attività senza titolo – Raggiri al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, non avendo conseguito l’abilitazione, eserciti abusivamente l’attività professionale spacciandosi per avvocato e raggiri con documenti falsi il cliente al fine di ottenere il mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 7 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SICILIANO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 08 Marzo 2001 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 07 Luglio 1999 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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