Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di somme a garanzia del compenso professionale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda al cliente la consegna di un assegno a garanzia del proprio compenso professionale e di quello dei propri collaboratori. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 7 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 08 Marzo 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (censura)
Giurisprudenza CNF

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