Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Divieto di espressioni sconvenienti ed offensive – Ingiurie telefoniche al collega – Illecito deontologico.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 08 Giugno 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Aprile 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment