Avvocato – Elezioni Forensi – Sistema di votazione – Art. 2 del D.lgs. n. 382/44 – Carattere sovraordinato rispetto allo strumento normativo regolamentare adottato dal C.d.O. – Contrasto – Disapplicazione

Il sistema di votazione fissato dall’art. 2 del D.lgs. n. 382/44, conformemente al quale i componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei voti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggere, non ammette alcuna diversa modalità di espressione del voto. Conseguentemente, qualsivoglia disposizione che differisca dal suddetto precetto legislativo, ancorché prevista da apposito regolamento, va ritenuta palesemente illegittima e come tale disapplicabile dal giudice in via incidentale. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto illegittimo il sistema di espressione di voto con la sola indicazione del motto o del numero della lista previsto dal Regolamento adottato dal C.O.A., conseguentemente ritenendo nullo il risultato del ballottaggio e disponendone l’integrale rinnovazione). (Accoglie parzialmente il reclamo avverso i risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del C.d.O. di Lecce, biennio 2010 – 2011).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), decisione n. 40 del 13 aprile 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 13 Aprile 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 31 Dicembre 2009
Giurisprudenza CNF

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