Il sindacato del Consiglio nazionale forense in materia di misure cautelari adottate dal Consiglio dell’Ordine è di mera legittimità. (Per tali motivi non è stata riformata la sentenza di rigetto dell’istanza di revoca di provvedimento di sospensione cautelare a seguito della concessione della libertà provvisoria all’incolpato, emessa con adeguata motivazione ed attento esame della fattispecie). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 17 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Pisapia), sentenza del 23 luglio 1990, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 23 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 17 Febbraio 1989
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