La legge professionale non riconosce al denunziante alcuna facoltà di ricorrere contro i provvedimenti inflitti dal Consiglio dell’Ordine in sede disciplinare, essendo tale facoltà attribuita in via esclusiva al professionista interessato ed al P.M. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 23 luglio 1990, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 23 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 1989
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