Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Violazione deontologica di carattere permanente – Prescrizione – Decorrenza – Termine quinquennale – Sussiste.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere (nella specie è stata ritenuta tale la falsa dichiarazione resa dal professionista che si era dichiarato operaio, e che aveva nella stessa data sottoscritto con tale qualifica un effetto cambiario). Non si ha invece decorrenza dal termine prescrizionale quando la violazione assume carattere permanente (nella specie è stato ritenuto che l’inadempimento di obblighi cambiari assunti dal professionista configuri una violazione deontologica di carattere permanente, perdurando l’omissione colpevole fino al momento dell’esaurimento dell’impegno sottoscritto). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. dí Catania, 12 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 28 novembre 1995, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 28 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 12 Aprile 1994
Giurisprudenza CNF

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