Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto del collega avversario – Illecito disciplinare – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.

L’avvocato che, nel reagire ad offese e provocazioni del collega, non rispetti comunque la correttezza di linguaggio e comportamento pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica la scriminante prevista dall’art. 599 c.p. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Como del 14 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 novembre 1995, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 28 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 14 Giugno 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment