Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Termine per impugnazione del provvedimento – Decadenza.

L’art. 50, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce che contro la delibera del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare l’interessato ed il P.M. presso il Tribunale possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro 20 giorni dal ricevimento della notificazione del provvedimento. Il ricorso proposto oltre i venti giorni è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 27 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 15 marzo 1994, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 15 Marzo 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 27 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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