Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione per revocazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense – Infondatezza – Rigetto.

È inammissibile ed infondato il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. da cui non risulti un diretto riferimento a documenti o ad errori di fatto che, se conosciuti o rilevati, avrebbero indotto il giudice ad una diversa decisione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Nazionale Forense, 28 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 16 marzo 1994, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 16 Marzo 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

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